Regolamentazione legislativa dei metodi di Procreazione Assistita in Grecia

 Evagghelia Sfakianoudi
Avvocato

 Il nostro Paese ha proceduto alla regolamentazione dell’applicazione dei metodi di procreazione umana assistita, con due leggi particolarmente all’avanguardia (3089/2002), al cui epicentro si trova la tutela dell’interesse del bambino che nasce, ma anche del diritto, sancito costituzionalmente, dell’individuo ad acquisire dei discendenti. Sono regolamentati i casi di acquisizione di figli da parte di coppie sposate, coppie di fatto, donne nubili ‘singles’, la maternita surrogata, la procreazione assistita post-morte, l’eta massima delle donne che possono sottoporsi a queste tecniche, il numero degli ovociti fecondati da trasferire nell’utero, l’anonimia reciproca (del donatore e di colui che riceve il materiale genetico in donazione) per questi casi e tutta una serie di altre questioni che necessitavano di una regolamentazione legislativa. Nell’ambito del presente articolo, ci limiteremo ad una rassegna succinta dei punti piu importanti di queste leggi.

COPPIE DI FATTO
Possono far uso dei metodi moderni di procreazione assistita, sia le coppie conviventi, coppie di fatto (senza che sia neanche richiesto un minimum di tempo di convivenza, come invece avviene in altri paesi), con il presupposto che queste persone abbiano nelle loro mani un atto notarile di assenso. Questo atto notarile e dotato di un riconoscimento reciproco da parte delle persone coinvolte, ed e necessario per assicurare il fatto che il bambino che nasce in seguito ad un metodo di procreazione assistita, possa avere, oltre a dei genitori biologici, anche dei genitori legittimi. Cioe, quando nasce il bambino, non e necessario richiedere il suo riconoscimento giuridico, dal momento che cio e risolto con l’esistenza dell’atto notarile di assenso che va presentato precedentemente, vale a dire prima dell’inizio del tentativo.

MATERNITA' SURROGATA

La donna che desidera avere un figlio con il metodo della maternita surrogata deve presentare domanda al Tribunale, che emette una sentenza, dopo aver constatato l’esistenza dei seguenti requisiti:

  1. Deve essere dimostrato, dal punto di vista medico, che la donna che presenta la domanda e desidera avere un figlio, non puo portare avanti una gravidanza.
  2. La donna che si assume il compito di portare avanti la gravidanza, deve essere in buona salute ed adatta per la gravidanza e quindi sara sottoposta ad una dettagliata valutazione psicologica.
  3. Gli ovuli che saranno impiantati in questa donna, non devono appartenere alla stessa, ma devono provenire da una donatrice terza, oppure dalla donna che ha presentato domanda e desidera avere un figlio. In questo modo, il legislatore ha voluto escludere il caso di piena sostituzione di maternita (vale a dire che la donna che porta avanti la gravidanza non deve essere la madre biologica del bambino).
  4. Tutte le persone coinvolte (se la donna che porta avanti la gravidanza e sposata e quindi il suo coniuge) devono consentire per iscritto di voler sottoporsi a questa determinata tecnica di procreazione assistita, senza alcun compenso finanziario. E sufficiente anche un atto privato e non e necessario un atto notarile.
  5. Sia la donna che desidera avere un figlio che la donna che portera avanti la gravidanza, devono essere residenti in Grecia. Si sottolinea che il requisito necessario e la “residenza” delle donne e non la loro “nazionalita”.

L’udienza in Tribunale e tenuta a porte chiuse, per proteggere la vita privata delle parti. Dopo aver constatato l’esistenza di tutti i summenzionati presupposti, il Tribunale emette la sentenza giuridica indispensabile per procedere. Solo dopo l’emissione della relativa senza giuridica, che consente l’applicazione di questo metodo di procreazione assistita, il medico puo procedere. La Legge stabilisce che “madre” del figlio che nascera “e considerata la donna a favore della quale e stata emessa la sentenza giuridica”, e quindi non la donna che ha portato avanti la gravidanza ed ha fatto nascere il bambino. Infine, da sottolineare che all’Anagrafe, quale madre del bambino, sara registrata la donna che desidera il figlio e che ha ricevuto la sentenza giuridica favorevole, in base appunto alla sentenza che dovra essere presentata all’Ufficio competente. Si tratta di una procedura che si e ampiamente diffusa nella societa greca, dal momento che fornisce delle garanzie alle persone che utilizzano questo metodo.

LIMITI D’ETA’

  1. Finalmente la Legge da una risposta precisa a quanto di poco chiaro era previsto dalla Legge n° 3089/2002, circa il limite massimo d’eta delle donne che si sottopongono alle tecniche di procreazione assistita, dal momento che con la L. n° 3305/2005, e espressamente previsto, quale limite massimo d’eta per le donne, “l’eta di capacita naturale di riproduzione che e il cinquantesimo anno di eta”.
  2. Un’innovazione della legge e la possibilita data all’applicazione di tecniche di procreazione assistita anche a persone minori d’eta, “per motivi che hanno a che fare con malattie serie che possono avere come conseguenza la sterilita, per assicurare la possibilita di avere un figlio”. In questo caso, per la crioconservazione del materiale genetico devono consentire anche i due genitori, anche se e solo uno dei due che ha la tutela del minore, il quale, a sua volta, dovra aver compiuto il 15° anno d’eta per poter dare il proprio consenso.


SVOLGIMENTO OBBLIGATORIO DI CONTROLLO PRECEDENTE
Prima di sottoporsi ad una tecnica di procreazione assistita, e previsto lo svolgimento obbligatorio di controlli “soprattutto per i virus dell’insufficienza immunitaria umana HIV-1, HIV-2, l’epatite di tipo B e C e la sifilide”.

NUMERO DEGLI OVOCITI FECONDATI
Per la prima volta, la Legge prevede espressamente il numero degli ovociti fecondati che e consentito trasferire nell’utero “… per donne di eta fino a 40 anni compiuti, fino a tre ovociti e per donne di eta superiore a 40 anni fino a quattro”. Tuttavia, in base a decisione dell’Autorita, e possibile stabilire il numero preciso di ovuli da trasferire per particolari gruppi di persone, in base alla loro eta ed alle indicazioni mediche".

PROCREAZIONE ASSISTITA POST-MORTE
La procreazione assistita post-morte e consentita (ed addirittura non solo per le coppie sposate, ma anche per le coppie di fatto), con un precedente permesso giuridico, se concorrono cumulativamente i seguenti motivi:

  1. Il coniuge o il compagno stabile della donna soffre di una malattia con conseguente rischio di sterilita, oppure se esiste possibilita di morte dello stesso.
  2. Il coniuge o il compagno stabile della donna deve aver consentito con atto notarile alla procreazione assistita post-morte.

Espressamente e previsto che il su menzionato metodo va applicato con il trascorrere di sei mesi e prima del termine di due anni dalla morte del coniuge. Se concorrono i su menzionati presupposti, si assicura al bambino che nascera, di avere un padre biologico e legittimo, e non sono compromessi i suoi diritti ereditari, anche se il suo concepimento e avvenuto dopo la morte del padre.
Studiando il contesto legislativo esistente attualmente circa i metodi di procreazione umana assistita, ci si rende conto della disposizione dei legislatori di questa legge, che hanno dimostrato di voler aiutare le coppie o le persone che utilizzano le tecniche in questione, ma allo stesso tempo intendono tutelare gli interessi del bambino che nascera in seguito ad uno di questi metodi.

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